Detentori e commercianti di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, novità in merito alla registrazione a STRIMS

Martedì 7 Febbraio 2023

Detentori e commercianti di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, novità in merito alla registrazione a STRIMS

A partire da febbraio, coloro che effettuano commercio o intermediazione di materiali o sorgenti radioattive (profili art. 42 del D.lgs. n. 101/2020), che detengono sorgenti di radiazioni ionizzanti (art. 48) o sorgenti ad alta attività (art. 67) potranno provvedere alla registrazione a STRIMS fornendo un set limitato di informazioni.

Una novità che, nella pratica di registrazione, richiede l’indicazione esclusivamente di ubicazione, attività svolta (commercio/intermediazione o detenzione) ed estremi identificativi del provvedimento/notifica, accompagnati dalla copia del provvedimento stesso o della notifica.

Ulteriori informazioni, come ad esempio tipologia delle sorgenti o delle macchine radiogene, non sono richieste in fase di registrazione.

Le informazioni previste dagli allegati di cui agli art. 42, 48 e 67 del D.Lgs n.101/2020 saranno trasmesse con le comunicazioni di stipule di contratto e/o di immissione sul mercato (art.42), di inventario iniziale, inizio di detenzione e/o cessazione di detenzione (artt.48 e 67).

Il sito istituzionale di STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) è raggiungibile dal sito web ISIN (https://www.isinucleare.it) o accedendo su https://strims.isinucleare.it/it.

Ultima modifica: Martedì 7 Febbraio 2023