Radiazioni ionizzanti e sicurezza nucleare, cosa cambia con il nuovo Decreto.

Giovedì 24 Settembre 2020

Radiazioni ionizzanti e sicurezza nucleare, cosa cambia con il nuovo Decreto.

Importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, nel recente Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, entrato in vigore lo scorso 27 agosto. Il provvedimento, che adegua la normativa nazionale a quanto previsto in sede europea dalla Direttiva 2013/59/Euratom, abroga e sostituisce, in particolare, il Decreto Legislativo n. 230/1995.

Il D.Lgs. n.101/2020, che riordina la normativa di settore, stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai rischi connessi all’esposizione a radiazioni ionizzanti (in ambito industriale, medico, ricerca e da esposizione a particolari sorgenti di radiazioni naturali). Disciplina, inoltre, la sicurezza degli impianti nucleari, delle installazioni e delle attività in cui vengono impiegate materie radioattive nonché la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Radon, il campo di applicazione del Decreto attiene anche, e per la prima volta, alla protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di vita. Fissato per luoghi di lavoro e abitazioni esistenti, lo stesso livello di riferimento (concentrazione media annua di 300 Bq/m3); dal 31/12/2024 il livello di riferimento, per le nuove abitazioni, scenderà a 200 Bq/m3.
Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, in particolare, sono introdotte importanti modifiche rispetto al quadro normativo precedente: “specifici luoghi di lavoro” saranno individuati nell’ambito di quanto previsto nel Piano nazionale d’azione per il radon.
Qualora si ravvisi un superamento dei livelli di riferimento, la norma prevede l’adozione di misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon, effettuate sulla base delle indicazioni fornite da una nuova figura professionale: l’”esperto in interventi di risanamento radon”.

Altra novità è l’adozione di un Piano nazionale d’azione per il radon, da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni, sentiti l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità. Tra i vari compiti dell’Ispettorato c’è, inoltre, quello di assicurare l’accesso ai dati contenuti nella banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.

Protezione dei lavoratori, si abbassano i limiti di dose per il cristallino per i lavoratori esposti, stabilito a 20 mSv/anno. Ai datori di lavoro, inoltre, l’obbligo di provvedere ad assicurare, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori di categoria B, affidandola in via esclusiva al Medico Autorizzato.

Settori industriali che comportano l’uso o lo stoccaggio di materiali o la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale: aggiornato il campo di applicazione e l’elenco delle attività e dei settori industriali soggetti alle nuove disposizioni legislative; i settori industriali in questione sono, tra gli altri, quelli legati alla produzione di cemento, di energia geotermica, di gas e petrolio, centrali elettriche a carbone, cartiere. Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto o dall’inizio della pratica, previsto l’obbligo di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività di materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti. Le misurazioni effettuate da questi ultimi rispondono a specifiche linee guida redatte da ISIN.

Tra le novità del D.Lgs. 101/2020 si annovera l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN di tutti gli operatori del settore, in particolare chiunque importa o produce a fini commerciali o, comunque, esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, chi effettua attività di intermediazione degli stessi, attività di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di trasporto di materiali radioattivi e tutti i soggetti che si occupano di gestione di rifiuti radioattivi, devono trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.  

Regime autorizzativo: il provvedimento stabilisce specifiche disposizioni per il trasporto dei materiali radioattivi, la sicurezza degli impianti nucleari, le autorizzazioni e i nulla osta per la costruzione e la disattivazione degli impianti e delle installazioni dove vengono impiegate sorgenti di radiazioni ionizzanti, le licenze di esercizio e la realizzazione di depositi temporanei.

Il Decreto può essere scaricato al link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg

Ultima modifica: Giovedì 24 Settembre 2020