STRIMS, quali obblighi per le strutture sanitarie?

Venerdì 19 Marzo 2021

STRIMS, quali obblighi per le strutture sanitarie?

Le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, sono esentate dagli obblighi di registrazione sul sito STRIMS (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti radioattivi, dei Materiali radioattivi e delle Sorgenti di radiazioni ionizzanti).

Questo, in attesa dell’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da concludersi entro 18 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs.  101/2020.

L’esenzione non si applica, al contrario, agli studi veterinari.

Si tratta, quindi, di strutture che non rientrano tra gli operatori a cui il Decreto attribuisce l’obbligo di registrazione, dallo scorso 23 febbraio, al sito STRIMS.

I soggetti indicati devono, tuttavia, rispettare gli obblighi previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 101/2020, relativamente alle sorgenti sigillate ad alta attività.

STRIMS è un sistema realizzato da ISIN, nell’ambito di un accordo di collaborazione istituzionale con Unioncamere, ed è raggiungibile sia dal sito https://strims.isinucleare.it che dal sito istituzionale dell’Ispettorato. 

 

Ne abbiamo già parlato, qui.

Ultima modifica: Venerdì 19 Marzo 2021