STRIMS
Il D.Lgs. 101/2020 fissa obblighi di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN a carico di soggetti che effettuano le seguenti attività:
- importazione o produzione a fini commerciali o, comunque, esercizio del commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- intermediazione di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- detenzione di sorgenti sigillate ad alta attività;
- detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari;
- spedizione di materiali radioattivi;
- trasporto di materiali radioattivi;
- raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi;
- gestione di rifiuti radioattivi.
A carico degli stessi soggetti, il D.Lgs. 101/2020 fissa anche obblighi di trasmissione al medesimo sito istituzionale dell’ISIN delle informazioni relative:
- a ciascuna operazione effettuata;
- alla tipologia e alla quantità delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (materie radioattive e generatori di radiazione) e dei rifiuti radioattivi oggetto dell’operazione.
I suddetti obblighi di registrazione e trasmissione delle informazioni vengono assolti mediante l’utilizzo del portale STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti).
In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 241 del D.Lgs. 101/2020, l’ISIN ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 22.10.2021 il comunicato con cui rende nota l’operatività, sul proprio sito istituzionale, del Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS) pertanto, trascorso il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione, a partire dal 21.01.2022 oltre all’obbligo di registrazione sono scattati gli obblighi di comunicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 101/2020.
Sono soggette all’obbligo di registrazione e trasmissione delle informazioni a STRIMS anche le Pubbliche Amministrazioni titolate al rilascio di nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B.
Tali amministrazioni, definite Autorità competenti sono:
- le Autorità titolari del procedimento di autorizzazione, individuate con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 52, comma 1 del D.Lgs. 101/2020);
- le Prefetture (art. 52, comma 2 del D.Lgs. 101/2020).
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 3, all’art. 52, comma 5 e all’art. 67, comma 4 del D.Lgs. 101/2020, l’ISIN ha provveduto a rendere operativa una specifica area del portale STRIM per consentire alle amministrazioni e agli enti dello Stato, che ne facciano richiesta, l’accesso per la consultazione dei dati registrati sul sistema, per le proprie finalità istituzionali, in particolare agli organi con funzioni ispettive e per le esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.