Patentamenti per conduzione impianti
La Legge n.1860/1962 (impiego pacifico dell’energia nucleare), all’articolo 9 recita:
“L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica, istruzione e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti.
Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell’idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi”.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n.1450/1970 è il Regolamento per il riconoscimento dell’idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari.
Il DPR n. 1450/70 definisce l’esercizio tecnico di un impianto nucleare l'espletamento delle attività tecniche attinenti alla direzione e alla conduzione dei seguenti tipi di impianti:
1) impianto nucleare di potenza;
2) impianto nucleare di ricerca;
3) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati;
4) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari.
Il DPR n. 1450/70 stabilisce le modalità con le quali il personale addetto all'esercizio tecnico degli impianti nucleari, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare, viene riconosciuto idoneo per l'espletamento delle suddette funzioni.
Rinviando direttamente al DPR n. 1450/70 i puntuali contenuti che regolano il rilascio o il rinnovo degli Attestati di Direzione e le Patenti da Supervisore ed Operatore, si sottolinea che il regolamento prevede, sia per quanto riguarda la valutazione della idoneità psico-fisica che quella tecnica, l’istituzione di apposite commissioni (art. 30 e art. 32) nelle quali, anche al fine di una massima garanzia di indipendenza di valutazione, sono presenti esperti di diverse amministrazioni centrali.
La Commissione Medica è composta da medici specialisti designati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute, oltre al Medico Autorizzato nominato dall’ISIN e sono presiedute dal membro del Ministero del Lavoro.
Le Commissioni Tecniche sono composte da esperti dell’ISIN e da esperti designati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Istruzione e sono presiedute da un esperto ISIN.
A fronte di una richiesta di parere dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio relativo alla domanda presentata a tale amministrazione da un candidato per conseguire l’attestato di direzione o la patente da supervisore o operatore, l'attività delle commissioni prevede la conduzione di specifiche istruttorie finalizzate all'espressione di un giudizio di idoneità psico fisica (Commissione medica) e tecnica (Commissione tecnica), secondo un piano di accertamenti sanitari e tecnici definiti dalle commissioni.
Il giudizio positivo di idoneità psico fisica è propedeutico alla successiva valutazione delle competenze tecniche del candidato. La verifica della preparazione tecnica dei candidati prevede lo svolgimento di un esame sia teorico (prova scritta e orale) che pratico presso l'impianto nucleare per il quale viene richiesta la patente.
Le patenti e gli attestati di direzione hanno validità di tre anni e possono essere rinnovati su istanza del titolare. Il rinnovo prevede una valutazione dell’idoneità psico fisica del titolare e possono essere fissate dalla commissione medica anche specifiche prescrizioni per il mantenimento del titolo, ad esempio utilizzo di lenti correttive.
Le Commissioni durano in carica due anni.
I giudizi espressi dalle Commissioni vengono trasmessi dall’ISIN agli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio ove è ubicato l’impianto che, successivamente, provvedono al rilascio o al rinnovo delle relative patenti di conduzione e degli attestati di direzione.