Regime di salvaguardia

Le salvaguardie nucleari

I materiali e le tecnologie nucleari possono essere utilizzati in ambito civile a fini medici, industriali, di ricerca e di produzione di energia. Essi possono però essere anche indebitamente utilizzati per lo sviluppo di armamenti nucleari.
Le salvaguardie nucleari sono misure tecniche e procedurali adottate per garantire che i materiali nucleari, materie e tecnologie nucleari vengano destinate a fini pacifici.

 

Le materie nucleari soggette alle salvaguardie nucleari

Le materie nucleari soggette a salvaguardia comprendono materie fissili speciali (ad esempio plutonio-239; uranio-233; uranio arricchito negli isotopi 235 o 233) dalle quali potrebbero essere facilmente fabbricate armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari e materie grezze (ad esempio uranio naturale, uranio impoverito o torio) che non possono essere utilizzate direttamente per la fabbricazione di armi nucleari ma il cui utilizzo a seguito di ulteriori lavorazioni non può essere escluso.
Le sorgenti radioattive che non contengono uranio, plutonio o torio non sono soggette al regime delle salvaguardie nucleari.

 

Le misure che vengono applicate per le salvaguardie nucleari

I controlli legati alle salvaguardie nucleari vengono esercitati tramite diverse misure di controllo e verifica che includono:

1. Contabilità dei Materiali Nucleari: consiste nel monitoraggio e nella registrazione accurata dei quantitativi di materiali nucleari prodotti, utilizzati, trasferiti e stoccati. Gli operatori nucleari devono trasmettere periodicamente queste informazioni agli enti di controllo.
2. Ispezioni: Gli ispettori verificano direttamente le informazioni fornite dagli operatori nucleari sulla contabilità nucleare. Queste ispezioni possono includere la verifica strumentale dei materiali mediante diverse tecniche di misura radiometrica, il campionamento e la successiva analisi dei campioni raccolti in loco, la verifica delle caratteristiche di impianto.
3. Sorveglianza e Controllo Remoto: Installazione di telecamere e altri dispositivi di monitoraggio per garantire che i materiali nucleari non vengano manomessi o utilizzati in modo improprio. Questi dispositivi possono funzionare in modo continuo e fornire dati in tempo reale agli enti di controllo.
4. Sigilli e Altri Dispositivi di Contenimento: utilizzo di sigilli elettronici e fisici per garantire che i contenitori di materiali nucleari non vengano aperti senza autorizzazione.
5. Analisi Ambientale: Raccolta e analisi di campioni ambientali intorno alle strutture nucleari per rilevare eventuali tracce di materiali nucleari non dichiarati o usati impropriamente.

 

Gli enti deputati all’applicazione delle salvaguardie nucleari

Il regime di salvaguardia viene esercitato a diversi livelli: internazionale, comunitario e nazionale. 

Il più importante accordo internazionale che regola il possesso di armi nucleari è il Trattato di non-proliferazione nucleare (TNP)In vigore dal 1970, proibisce agli “stati militarmente nucleari” il trasferimento a chicchessia di armi o altri congegni esplosivi nucleari, e agli “stati militarmente non-nucleari”  di produrne per proprio conto o di entrarne in possesso in qualsiasi altro modo. In tale ambito L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) è deputata alla verifica della natura esclusivamente pacifica dei programmi nucleari degli Stati militarmente non nucleari.

L’AIEA è infatti l’elemento chiave del regime internazionale di non proliferazione nucleare. Ai sensi del Trattato, gli Stati Non Nucleari continuano ad avere il legittimo diritto di sviluppare programmi esclusivamente ai fini di un utilizzo civile dell’energia nucleare, e il TNP attribuisce proprio all’AIEA il compito di assicurarsi che tali stati non dirottino l’utilizzo di materiali e tecnologie nucleari verso fini non pacifici. L’AIEA verifica, pertanto, attraverso il proprio sistema di verifiche e ispezioni, che i Paesi membri ottemperino ai propri obblighi derivanti dal Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari Nucleari e da altri accordi di non proliferazione sull’uso dei materiali e tecnologie nucleari per scopi esclusivamente pacifici. A tale fine, l’AIEA conclude con gli Stati Membri accordi di salvaguardia, con cui gli stati accettano di sottoporsi ai poteri ispettivi dell’Agenzia stessa.

Per gli Stati Membri dell’Unione Europea é in vigore il Trattato Euratom che prevede che la Commissione, prescindendo dalle modalità di impiego, verifichi che i minerali, le materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli. Ai sensi del Trattato Euratom, la Commissione provvede a controllare l’uso appropriato (in particolare, non militare) e pacifico dei materiali nucleari: i controlli di Euratom vengono svolti da ispettori specializzati, che effettuano controlli fisici e contabili in tutti gli impianti nucleari nella Comunità.

Per gli Stati membri della Comunità che non dispongono di armamenti nucleari, i due regimi di controllo e verifica, quello della IAEA e quello della Commissione, vengono a raccordarsi con l’Accordo di salvaguardia, denominato Accordo di Verifica Euratom-AIEA (INFCIRC 193), il quale prevede che la Comunità esegua negli Stati membri anche i controlli previsti dal TNP, mentre l’AIEA provvede alla verifica delle risultanze del controllo comunitario.

I controlli Euratom si attuano tramite il Regolamento EURATOM 302/2005, valido per tutti gli Stati membri della Comunità. Esso consente agli Stati Membri firmatari del Trattato di non proliferazione di far fronte agli obblighi assunti con l’Accordo di Verifica.

Il Regolamento stabilisce i requisiti che regolano la trasmissione alla Commissione, da parte degli operatori, delle informazioni e dei dati concernenti le materie e le installazioni ove esse sono detenute. Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Commissione, l’AIEA svolge specifiche analisi dei dati e delle informazioni e conduce delle ispezioni sui vari impianti.

Oltre ai livelli di controllo e verifica a livello comunitario e internazionale esiste il controllo nazionale sulle materie. L’ art. 44 del decreto legislativo 101/2020 fissa a carico dei soggetti detentori, le modalità di tenuta delle scritture relative alla contabilità delle materie nucleari e di denuncia periodica all’ISIN. La normativa prevede l’invio delle denunce di detenzione sia al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che all’ISIN. La trasmissione dei dati e della contabilità ad ISIN avviene per mezzo della piattaforma STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) gestita da ISIN stesso che raccoglie queste informazioni costituendo la banca dati dei soggetti detentori.

L’Ispettorato opera inoltre azioni dirette di vigilanza sulle informazioni trasmesse (inventari contabili e fisici).

 

Il protocollo aggiuntivo all’Accordo di Salvaguardia

Siccome il sistema delle salvaguardie tradizionali (basate sul controllo delle materie nucleari) non ha impedito ad alcuni Stati non aderenti al TNP di dotarsi di armamenti nucleari, negli anni ’90 è iniziato il processo di revisione del sistema stesso che ha portato, agli inizi degli anni 2000, alla stesura del Protocollo Aggiuntivo all’Accordo di Salvaguardia.

Il Protocollo ha esteso le attività di controllo della AIEA agli studi, anche teorici, alle attrezzature ed alle attività che in qualche modo afferiscono al ciclo del combustibile nucleare.

Con la Legge n. 332/2003 è stato recepito a livello nazionale il modello di Protocollo Aggiuntivo valido per gli Stati dell’Unione Europea non dotati di armamento nucleare, e con un successivo decreto sono state fissate le modalità applicative della stessa legge agli operatori nazionali.

La portata di questa novazione normativa è decisamente vasta ed la sua applicazione è ancora incompleta; in particolare, il nuovo modello applicativo, definito “salvaguardie integrate”, estende il controllo dello Stato in materia anche alle Università che effettuano studi con ricadute sul ciclo del combustibile e, più in generale, sui beni a duplice uso di possibile impiego nell’industria nucleare; anche le industrie che costruiscono o che forniscono supporto all’uso dei citati beni a duplice uso sono soggetti ai nuovi adempimenti fissati dal Protocollo Aggiuntivo.

La legge individua come Amministrazione competente per le attività sul territorio il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il MASE ha delegato, mediante convenzione onerosa, la quasi totalità della attività di reportistica e la totalità delle azioni di verifica sul campo all’ISIN. L’effetto della delega comporta, per l’ISIN, la gestione di un centro documentale informatizzato e la necessità di procedere alla verifica delle dichiarazioni prodotte dagli operatori che costituiscono la base per la dichiarazione nazionale, di cui lo Stato è responsabile, che mediante l’EURATOM viene veicolata alla AIEA.

La AIEA, sulla base delle dichiarazioni rese, insieme alle informazioni disponibili, anche sulle cosiddette “open sources”, verifica la correttezza delle informazioni e, se necessario, procede alla richiesta di approfondimenti o a specifici accessi ispettivi.

 

Il ruolo dell’ISIN nelle salvaguardie integrate

In relazione al quadro sopra delineato, l’ISIN, al fine di assicurare il soddisfacimento degli obblighi dello Stato Italiano in tema di salvaguardie, verifica le dichiarazioni degli operatori alla Commissione e rappresenta lo Stato nei confronti della Commissione Europea e della AIEA durante le ispezioni. ISIN partecipa infatti alle ispezioni dell’EURATOM e della AIEA, contribuendo ad assicurare il soddisfacimento degli obblighi derivanti per lo Stato dall’Accordo di Salvaguardia e dal Protocollo Aggiuntivo e verificando che le ispezioni si svolgano con le modalità previste dagli Accordi stessi.