Accesso documentale

L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è chiesto l'accesso, hanno il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. d), della Legge n. 241/1990, per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

 

Per maggiori informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dall'Ispettorato, è possibile rivolgersi all'URP, inviando una mail a: urp@isinucleare.it.