Diritto di Accesso Civico Generalizzato

L’istituto dell’accesso civico generalizzato è previsto per richiedere, senza obbligo di motivazione, dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.  

Le istanze di “accesso generalizzato” devono avere ad oggetto dati e documenti disponibili e identificati.

Tali istanze sono ricevibili quando, pur non identificando con precisione assoluta i documenti o i dati richiesti, contengono gli elementi necessari per individuare agevolmente l'oggetto della richiesta. Non possono pertanto essere accolte le istanze aventi un contenuto talmente vago da non permettere di identificare i dati o la documentazione richiesta (c.d. istanza generica), ferma restando per l’amministrazione destinataria, la possibilità di richiedere precisazioni per l'acquisizione di elementi adeguati a identificare i dati o i documenti richiesti.

Inoltre, poiché l'accesso generalizzato non ha ad oggetto le informazioni (per la definizione si rinvia al paragrafo 4.2 delle Linee guida ANAC), ma solo i dati e i documenti già detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013), non possono ritenersi ammissibili né le richieste meramente esplorative né quelle che comportano una rielaborazione dei dati posseduti (v. paragrafo 4.2 delle Linee guida ANAC).

In merito infine alle richieste irragionevoli/massive, sulle quali l'ANAC stabilisce che al fine di salvaguardare l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione, in questi casi particolari e di stretta interpretazione deve essere operata una ponderazione tra l'interesse all'accesso del pubblico ai documenti e il carico di lavoro che ne deriverebbe, l’ISIN rappresenta che in caso di domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti,  provvederà ad evadere tali richieste ostendendo la documentazione presente nei propri archivi informatici.

Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato all’ISIN è stato predisposto un modulo informatico da compilare e firmare.

Nella compilazione della domanda, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla identificazione dei dati o dei documenti richiesti.

L’istanza dovrà essere presentata all’ISIN, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata isin-act@legalmail.it ovvero spedita a mezzo posta o fax o presentata di persona direttamente al Servizio/ Ufficio che detiene i dati o i documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, o che ha competenza in materia.

Qualora i medesimi dati o documenti oggetto della richiesta di “accesso generalizzato” siano contemporaneamente detenuti, in tutto o in parte, da più strutture o uffici, sarà cura del Responsabile per la  prevenzione della corruzione e la trasparenza coordinare  prontamente le strutture detentrici del medesimo dato o documento, al fine di decidere quale struttura  tratterà la richiesta di accesso, procedendo conseguentemente al rilascio degli stessi, con conseguente  onere di individuazione di eventuali controinteressati. 

La risposta del Servizio/ Ufficio competente al richiedente l’accesso dovrà essere inviata sempre per conoscenza anche al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Il rilascio di copia dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione su supporti cartacei o su altri sistemi di riproduzione (CD, chiavetta USB etc…).

Si ricorda che il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con provvedimento espresso e motivato. Si rinvia all’art. 7 del Regolamento interno dell’ISIN in tema di accesso, approvato con Delibera n. 17/2019, per la sospensione dei termini in caso di presenza di controinteressati.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dalla normativa, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato entro il termine di 15 giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente potrà attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.