Oneri informativi per cittadini e imprese

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI ATTUALMENTE VIGENTI 

A. Obblighi amministrativi per imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni 

Riferimenti normativi 
D.Lgs. 101/2020 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (GU n. 201 del 12.08.2020 - Suppl. Ordinario n. 29), in vigore dal 27.08.2020.  

D.Lgs. 203/2022 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (GU n. 2 del 03.01.2023), in vigore dal 18.01.2023. 

Denominazione dell’onere 
Obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN - Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS) di tutti gli operatori (soggetti iscritti al registro delle imprese, enti pubblici presenti in IndicePA, professionisti, studi professionali, ecc.) che effettuano le seguenti operazioni: 
- importazione o produzione a fini commerciali o, comunque, esercizio del commercio di 
materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti; 
- intermediazione di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti; 
- detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti; 
- detenzione di sorgenti sigillate ad alta attività; 
- detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari; 
- spedizione di materiali radioattivi; 
- trasporto di materiali radioattivi; 
- raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi; 
- gestione di rifiuti radioattivi. 

Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione. 


Decorrenza dell’onere 
Ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 101/2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 22.10.2021 il comunicato con cui l’ISIN rende nota l’operatività, sul proprio sito istituzionale, del Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS).  
Il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione per provvedere alla registrazione su STRIMS è decorso alla data del 20.01.2022. Pertanto, a partire dal 21.01.2022 oltre all’obbligo di registrazione sono scattati gli obblighi di comunicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 101/2020. 

Per le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, gli obblighi di registrazione e comunicazione sono decorsi a partire dal 31.03.2023. 

 

Riferimento normativo interno (articolo, comma, allegato) 

SOGGETTO OBBLIGATO ARTICOLO, COMMA, ALLEGATO DEL D.LGS. 101/2020 ONERE
Chiunque importa o produce ai fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione degli stessi  art. 42 
(Registro delle operazioni 
commerciali)
Registrazione a STRIMS e invio delle informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione. 
Tali informazioni devono essere trasmesse entro i 10 giorni successivi dall’operazione effettuata. 
I soggetti obbligati ai sensi dell’art.42  Allegato VIII, Paragrafo 2, Punto 2.1 
(Registrazione al sito istituzionale dell'ISIN)
Registrazione sul “Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti” raggiungibile dal sito istituzionale dell’ISIN digitando all'interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it. 
  
L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. 
I soggetti obbligati ai sensi dell’art. 42 Allegato VIII, Paragrafo 2, Punto 2.2 
(Trasmissione delle informazioni) 

Trasmissione all’ISIN delle 
informazioni previste, per ciascuna operazione effettuata, anche a titolo gratuito. 

L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. 

Il soggetto che effettua o organizza la spedizione art. 43, comma 5 
(Trasporto di materiali radioattivi)
Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell’inizio della spedizione. 
Il vettore che effettua, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui, attività di trasporto di materiali radioattivi art. 43, comma 6 
(Trasporto di materiali radioattivi)
Registrazione a STRIMS e, entro le 72 ore successive alla conclusione del trasporto, trasmissione delle informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario.
I vettori e i soggetti che organizzano spedizioni di materiali radioattivi   Allegato X, Paragrafo 1 
(Modalità di registrazione e informazioni da trasmettere 
relative alle materie e ai rifiuti radioattivi oggetto di raccolta e 
trasporto ai sensi dell’articolo 43 e 56) 

Registrazione al “Registro telematico  delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti” raggiungibile dal sito istituzionale dell’ISIN digitando 
all’interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it e inserimento nelle apposite sezioni delle informazioni relative ai materiali oggetto del trasporto o della spedizione, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 
cui al comma 5, dell’articolo 43. 

L’obbligo viene assolto mediante 
l’utilizzo del portale STRIMS.

I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui all’articolo 43  art. 44 
(Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari) 
Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni sulla contabilità delle materie, minerali e combustibili ai sensi del Regolamento EURATOM n. 302/2005 della Commissione dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’EURATOM. 
Il detentore delle materie fissili speciali, di materie grezze e minerali e di combustibili nucleari Allegato XI, Punto 4 
(Denuncia di detenzione) 

Denuncia, previa registrazione, al sito istituzionale dell’ISIN. 
La registrazione e la trasmissione delle informazioni all’ISIN sono effettuate in modalità elettronica secondo le procedure dallo stesso definite.  

L’obbligo viene assolto mediante 
l’utilizzo del portale STRIMS. 

I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della Legge 1860/1962 o ai 
sensi del D.Lgs. 101/2020 

Le disposizioni si applicano anche 
alle strutture sanitarie limitatamente alle materie radioattive contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, nonché, a valle della comunicazione 
cumulativa di inventario iniziale, a un aggiornamento cumulativo trimestrale dell’inizio della detenzione di generatori di radiazioni e a un aggiornamento cumulativo annuale della cessazione della detenzione di 
generatori di radiazioni stessi 

art. 48 
(Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti) 
Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni previste entro 10 giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione. 
I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della Legge 1860/1962 o ai 
sensi del D.Lgs. 101/2020 
Allegato XII, Paragrafo 1 
(Modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni)

Registrazione al “Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti” raggiungibile dal sito istituzionale dell'ISIN digitando all’interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it., e inserimento nelle apposite sezioni delle informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive.  

L’obbligo viene assolto mediante 
l’utilizzo del portale STRIMS. 

Il detentore dei rifiuti radioattivi 

Il vettore che effettua il trasporto 
dei rifiuti radioattivi 

Il destinatario dei rifiuti radioattivi 

art. 56, comma 5 
(Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi) 
Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto. 
Il detentore e il destinatario, coinvolti nell’attività di raccolta dei rifiuti  Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.1 
(Comunicazioni) 

Registrazione e trasmissione al sito 
istituzionale dell’ISIN delle informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto, ai fini dell’assolvimento 
degli obblighi di cui all’art. 56, comma 5. 

L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. 

Il detentore e il destinatario, coinvolti nell’attività di raccolta dei rifiuti  Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.2 
(Comunicazioni) 

Registrazione sul “Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti” raggiungibile dal sito istituzionale dell’ISIN digitando all’interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it.

L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. 

I vettori autorizzati al trasporto dei rifiuti radioattivi  Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.3 
(Comunicazioni) 

Trasmissione delle informazioni relative ai trasporti dei rifiuti radioattivi effettuati secondo quanto stabilito nell’art. 43. 

L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. 

Il detentore dei rifiuti radioattivi  art. 56, comma 6 
(Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi) 
Trasmissione a STRIMS delle informazioni relative ai rifiuti prima dell’inizio della spedizione. 
Il vettore che effettua il trasporto dei rifiuti radioattivi  art. 56, comma 7 
(Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi) 
Trasmissione a STRIMS delle informazioni relative allo scarico e presa in carico da parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi, entro le 24 ore successive alla conclusione del trasporto. 

Gli esercenti le attività disciplinate 
nell’art. 59 

I soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi 

art. 60 
(Obblighi di trasmissione dati) 
Registrazione a STRIMS e trasmissione dei dati previsti entro 7 giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico e prima dello scarico. 
L’esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attività o svolge pratiche o chi effettua attività di 
commercio e intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attività 
art. 67 
(Registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attività e dei Detentori) 
Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni previste, entro i 10 giorni successivi alla data di inizio della 
detenzione o dell’attività di commercio e intermediazione e prima della data di cessazione della detenzione o della conclusione del contratto di intermediazione e commercio. 

Tabella in formato PDF/A.

Collegamento alla pagina del sito istituzionale per l'adempimento dell'obbligo 
https://strimsscrivania.isinucleare.it/

 

B. Obblighi amministrativi per le Pubbliche Amministrazioni 

Riferimenti normativi 
D.Lgs. n. 101/2020 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (GU n. 201 del 12.08.2020 - Suppl. Ordinario n. 29), in vigore dal 27.08.2020. 
D.Lgs. n. 203/2022 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101(GU n. 2 del 03.01.2023), in vigore dal 18.01.2023. 


Denominazione dell’onere 
Obbligo di registrazione e trasmissione delle informazioni al sito istituzionale dell’ISIN - Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS) per le Pubbliche Amministrazioni titolate al rilascio di nulla osta per le pratiche di categoria B.  
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 101/2020, le Pubbliche Amministrazioni soggette a tale onere sono: 
- le Autorità titolari del procedimento di autorizzazione, individuate con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 52, comma 1); 
- le Prefetture (art. 52, comma 2). 


Riferimento normativo interno (articolo, comma, allegato) 

SOGGETTO OBBLIGATO ARTICOLO, COMMA, ALLEGATO DEL D.LGS. 101/2020 ONERE

Le Autorità individuate con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 

Le Prefetture

art. 52, comma 5 
(Nulla osta per le pratiche di categoria B) 
L’autorità che rilascia il nulla osta invia una copia dello stesso all’ISIN ai fini dell’istituzione di un archivio accessibile alle amministrazioni e agli enti per le proprie finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all’allegato XI
Allegato XIV, Paragrafo III, Sezione III 
(Modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni sui nulla osta per le pratiche di categoria B)

Le autorità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 52 devono registrarsi al “Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti” raggiungibile dal sito istituzionale dell’ISIN digitando all'interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it., e inserire nelle apposite sezioni le informazioni sui nulla osta rilasciati. 

L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. 

 

Collegamento alla pagina del sito istituzionale per l'adempimento dell'obbligo 
https://strimsautcomp.isinucleare.it/