Oneri informativi per cittadini e imprese
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI ATTUALMENTE VIGENTI
A. Obblighi amministrativi per imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni
Riferimenti normativi
D.Lgs. 101/2020 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (GU n. 201 del 12.08.2020 - Suppl. Ordinario n. 29), in vigore dal 27.08.2020.
D.Lgs. 203/2022 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (GU n. 2 del 03.01.2023), in vigore dal 18.01.2023.
Denominazione dell’onere
Obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN - Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS) di tutti gli operatori (soggetti iscritti al registro delle imprese, enti pubblici presenti in IndicePA, professionisti, studi professionali, ecc.) che effettuano le seguenti operazioni:
- importazione o produzione a fini commerciali o, comunque, esercizio del commercio di
materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- intermediazione di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- detenzione di sorgenti sigillate ad alta attività;
- detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari;
- spedizione di materiali radioattivi;
- trasporto di materiali radioattivi;
- raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi;
- gestione di rifiuti radioattivi.
Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.
Decorrenza dell’onere
Ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 101/2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 22.10.2021 il comunicato con cui l’ISIN rende nota l’operatività, sul proprio sito istituzionale, del Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS).
Il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione per provvedere alla registrazione su STRIMS è decorso alla data del 20.01.2022. Pertanto, a partire dal 21.01.2022 oltre all’obbligo di registrazione sono scattati gli obblighi di comunicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 101/2020.
Per le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, gli obblighi di registrazione e comunicazione sono decorsi a partire dal 31.03.2023.
Riferimento normativo interno (articolo, comma, allegato)
SOGGETTO OBBLIGATO | ARTICOLO, COMMA, ALLEGATO DEL D.LGS. 101/2020 | ONERE |
Chiunque importa o produce ai fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione degli stessi | art. 42 (Registro delle operazioni commerciali) |
Registrazione a STRIMS e invio delle informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro i 10 giorni successivi dall’operazione effettuata. |
I soggetti obbligati ai sensi dell’art.42 | Allegato VIII, Paragrafo 2, Punto 2.1 (Registrazione al sito istituzionale dell'ISIN) |
Registrazione sul “Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti” raggiungibile dal sito istituzionale dell’ISIN digitando all'interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it. L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. |
I soggetti obbligati ai sensi dell’art. 42 | Allegato VIII, Paragrafo 2, Punto 2.2 (Trasmissione delle informazioni) |
Trasmissione all’ISIN delle L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. |
Il soggetto che effettua o organizza la spedizione | art. 43, comma 5 (Trasporto di materiali radioattivi) |
Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell’inizio della spedizione. |
Il vettore che effettua, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui, attività di trasporto di materiali radioattivi | art. 43, comma 6 (Trasporto di materiali radioattivi) |
Registrazione a STRIMS e, entro le 72 ore successive alla conclusione del trasporto, trasmissione delle informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario. |
I vettori e i soggetti che organizzano spedizioni di materiali radioattivi | Allegato X, Paragrafo 1 (Modalità di registrazione e informazioni da trasmettere relative alle materie e ai rifiuti radioattivi oggetto di raccolta e trasporto ai sensi dell’articolo 43 e 56) |
Registrazione al “Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti” raggiungibile dal sito istituzionale dell’ISIN digitando L’obbligo viene assolto mediante |
I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui all’articolo 43 | art. 44 (Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari) |
Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni sulla contabilità delle materie, minerali e combustibili ai sensi del Regolamento EURATOM n. 302/2005 della Commissione dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’EURATOM. |
Il detentore delle materie fissili speciali, di materie grezze e minerali e di combustibili nucleari | Allegato XI, Punto 4 (Denuncia di detenzione) |
Denuncia, previa registrazione, al sito istituzionale dell’ISIN. L’obbligo viene assolto mediante |
I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della Legge 1860/1962 o ai Le disposizioni si applicano anche |
art. 48 (Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti) |
Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni previste entro 10 giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione. |
I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della Legge 1860/1962 o ai sensi del D.Lgs. 101/2020 |
Allegato XII, Paragrafo 1 (Modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni) |
Registrazione al “Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti” raggiungibile dal sito istituzionale dell'ISIN digitando all’interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it., e inserimento nelle apposite sezioni delle informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive. L’obbligo viene assolto mediante |
Il detentore dei rifiuti radioattivi Il vettore che effettua il trasporto Il destinatario dei rifiuti radioattivi |
art. 56, comma 5 (Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi) |
Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto. |
Il detentore e il destinatario, coinvolti nell’attività di raccolta dei rifiuti | Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.1 (Comunicazioni) |
Registrazione e trasmissione al sito L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. |
Il detentore e il destinatario, coinvolti nell’attività di raccolta dei rifiuti | Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.2 (Comunicazioni) |
Registrazione sul “Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti” raggiungibile dal sito istituzionale dell’ISIN digitando all’interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it. L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. |
I vettori autorizzati al trasporto dei rifiuti radioattivi | Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.3 (Comunicazioni) |
Trasmissione delle informazioni relative ai trasporti dei rifiuti radioattivi effettuati secondo quanto stabilito nell’art. 43. L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. |
Il detentore dei rifiuti radioattivi | art. 56, comma 6 (Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi) |
Trasmissione a STRIMS delle informazioni relative ai rifiuti prima dell’inizio della spedizione. |
Il vettore che effettua il trasporto dei rifiuti radioattivi | art. 56, comma 7 (Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi) |
Trasmissione a STRIMS delle informazioni relative allo scarico e presa in carico da parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi, entro le 24 ore successive alla conclusione del trasporto. |
Gli esercenti le attività disciplinate I soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi |
art. 60 (Obblighi di trasmissione dati) |
Registrazione a STRIMS e trasmissione dei dati previsti entro 7 giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico e prima dello scarico. |
L’esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attività o svolge pratiche o chi effettua attività di commercio e intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attività |
art. 67 (Registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attività e dei Detentori) |
Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni previste, entro i 10 giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dell’attività di commercio e intermediazione e prima della data di cessazione della detenzione o della conclusione del contratto di intermediazione e commercio. |
Collegamento alla pagina del sito istituzionale per l'adempimento dell'obbligo
https://strimsscrivania.isinucleare.it/
B. Obblighi amministrativi per le Pubbliche Amministrazioni
Riferimenti normativi
D.Lgs. n. 101/2020 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (GU n. 201 del 12.08.2020 - Suppl. Ordinario n. 29), in vigore dal 27.08.2020.
D.Lgs. n. 203/2022 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101(GU n. 2 del 03.01.2023), in vigore dal 18.01.2023.
Denominazione dell’onere
Obbligo di registrazione e trasmissione delle informazioni al sito istituzionale dell’ISIN - Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS) per le Pubbliche Amministrazioni titolate al rilascio di nulla osta per le pratiche di categoria B.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 101/2020, le Pubbliche Amministrazioni soggette a tale onere sono:
- le Autorità titolari del procedimento di autorizzazione, individuate con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 52, comma 1);
- le Prefetture (art. 52, comma 2).
Riferimento normativo interno (articolo, comma, allegato)
SOGGETTO OBBLIGATO | ARTICOLO, COMMA, ALLEGATO DEL D.LGS. 101/2020 | ONERE |
Le Autorità individuate con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano Le Prefetture |
art. 52, comma 5 (Nulla osta per le pratiche di categoria B) |
L’autorità che rilascia il nulla osta invia una copia dello stesso all’ISIN ai fini dell’istituzione di un archivio accessibile alle amministrazioni e agli enti per le proprie finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all’allegato XI |
Allegato XIV, Paragrafo III, Sezione III (Modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni sui nulla osta per le pratiche di categoria B) |
Le autorità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 52 devono registrarsi al “Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti” raggiungibile dal sito istituzionale dell’ISIN digitando all'interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it., e inserire nelle apposite sezioni le informazioni sui nulla osta rilasciati. L’obbligo viene assolto mediante l’utilizzo del portale STRIMS. |
Collegamento alla pagina del sito istituzionale per l'adempimento dell'obbligo
https://strimsautcomp.isinucleare.it/