Diritto di Accesso Civico Semplice

Le istanze di “accesso civico” (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 33/2013) devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, e non richiedono motivazione.

Per presentare una domanda di “accesso civico” come sopra individuata (casi di omissione di pubblicazione obbligatoria di dati, informazioni o documenti), è stato predisposto un modulo informatico da compilare e firmare.

La domanda di accesso civico dovrà essere presentata, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza all’indirizzo di posta elettronica certificata isin-act@legalmail.it ovvero trasmessa a mezzo posta o fax o presentata di persona, direttamente presso il suo ufficio.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza procederà all’inoltro della richiesta al Servizio di livello dirigenziale o all’Ufficio di livello non dirigenziale competente, il quale, entro e non oltre 30 giorni, provvederà a fornire i dati, le informazioni o i documenti obbligatori mancanti.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza darà seguito agli adempimenti di pubblicazione e provvederà a fornire riscontro al richiedente, indicando il collegamento ipertestuale al dato / informazione oggetto dell’istanza.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente potrà ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvederà entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Ultima modifica
Giovedì 14 Novembre 2019